Come avviare un e-commerce di prodotti alimentari?

Chi non ha mai effettuato un acquisto online? Ormai, tramite e-commerce è possibile comprare ogni genere di bene e, non da molto tempo, anche alimenti (per chi se lo fosse perso, troverete un esempio qui). I numeri, in effetti, parlano chiaro: nel 2016 le imprese operanti in Italia nel settore dell'e-commerce erano all'incirca 16 mila, localizzate principalmente in Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana (Dati Confesercenti) . Il fatturato nel 2015 è stato stimato in 28,8 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto al 2014 (Dati Casaleggio Associati).


Quali norme regolano il commercio elettronico di prodotti alimentari?
Anche l'e-commerce ha le sue regole. Comprare alimenti, sia su un sito web che dal nostro rivenditore di fiducia, infatti, è sempre un'operazione delicata e, per questo, ogni passaggio, dalla produzione alla commercializzazione, è rigidamente regolato. In particolare, occorre fare riferimento al Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento, infatti, precisa che le informazioni sugli alimenti devono essere fornite al consumatore indipendentemente dalle forme in cui gli stessi alimenti sono venduti. Ne deriva, quindi, che il consumatore ha diritto a ricevere tutti i dati necessari sull'alimento che sta acquistando nel negozio di fiducia così come tramite un e-commerce.
Al centro della questione relativa alla sicurezza degli acquisti online, ci sono, quindi, le informazioni che vengono date al consumatore prima dell'acquisto.

Due sono le definizioni rilevanti per affrontare al meglio la materia
:

  • tecniche di comunicazione a distanza: con questa espressione si indica qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti. Giuridicamente i siti di e-commerce rientrano in questa categoria;
  • informazioni sugli alimenti: le informazioni riguardanti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale.

Ma quali sono le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite al consumatore nel caso di acquisto di alimenti su e-commerce?
Devono essere presenti:

  • la denominazione dell'alimento;
  • l'elenco degli ingredienti, ingredienti o coadiuvanti tecnologici (ad esempio: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, soia, latte ecc.) o derivati di questi che provochino allergie o intolleranze;
  • la quantità di alcuni ingredienti o categorie di ingredienti;
  • la quantità netta dell'alimento;
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
  • il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'OSA (operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti);
  • il paese di origine o il luogo di provenienza ove previsto dalle norme;
  • le istruzioni per l'uso;
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo (solo per le bevande che contengono più del 1,2% di alcol);
  • una dichiarazione nutrizionale.

Queste indicazioni devono essere disponibili senza alcun costo aggiuntivo per il consumatore e devono essere fornite direttamente sul supporto della vendita a distanza (sul sito di e-commerce) o tramite qualunque mezzo adeguato. Inoltre devono essere disponibili, nella loro completezza, anche al momento della consegna.
Responsabili delle informazioni sugli alimenti venduti tramite e-commerce
sono sia l'operatore del settore alimentare (ossia la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle norme della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo) sotto il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, sia il proprietario del sito web il quale deve, ovviamente, garantire che tutte le informazioni siano visibili e disponibili al consumatore.

Diritto Di Gusto di Elio Palumbieri - Ecommerce 3
Come detto, il contratto stipulato in occasione di un acquisto tramite e-commerce rientra nella categoria dei contratti a distanza per i quali è previsto il cosiddetto diritto di recesso: il consumatore, entro 14 giorni, può recedere da un contratto stipulato a distanza senza fornire alcuna motivazione e, in ogni caso, senza dover sostenere costi ulteriori.
Tale diritto, tuttavia, è escluso nel caso di fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente.

In particolare, nel caso di acquisto di prodotti alimentari, il diritto di recesso è escluso nei seguenti casi:

  • prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  • prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protetti o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
  • determinati prodotti a base di carne;
  • tutti i tipi di latte.

L'acquisto su e-commerce di prodotti alimentari, quindi, è certamente possibile ma le norme che ne regolano le dinamiche sono particolarmente stringenti ed è importante conoscere i propri diritti (per chi acquista) e doveri (per chi vende).
 

(Questo articolo è tratto da un mio precedente lavoro scritto in collaborazione con Massimo Zortea)

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Autori

Lorenza Dadduzio
foodographer

Lorenza Dadduzio

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Piccola piccola. Diresti quasi smiltza. Ma con occhi grandi e mani curiose che scorrono e attraversano la superficie del mondo, desiderose di assaporare e... [continua a leggere]

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